Art. 13.
(Cumulo di contributi e casi di revoca).

      1. I contributi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste dalla legislazione vigente a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari, al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.

 

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      3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'IRSA effettua verifiche a campione o secondo criteri di priorità sull'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio idrico agevolate ai sensi degli articoli 9 e 10. In caso di esito negativo delle verifiche, l'IRSA ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.